(Italiano) Statuto

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “SLOW SABINA”, qui di seguito detta
“Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di
solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11
agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi
generali dell’ordinamento giuridico e del presente Statuto.

Art. 2 Sede

1. L’Associazione ha sede in Monterotondo (RM), Via delle Rimesse 14/16.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell’Associazione in
Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art.4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si
fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità
della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo
ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
L’Associazione si prefigge la finalità di conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio
culturale ed artistico regionale, favorendo la riscoperta ed il mantenimento delle ragioni storiche ed
etniche che caratterizzano la comunità del territorio della Sabina, la quale, nell’insieme dei piccoli
agglomerati urbani di cui è composta, presenta radici e tradizioni molto simili. Persegue, inoltre, lo
scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali del medesimo territorio.
L’Associazione realizza tali scopi, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, mediante
le seguenti attività:
– attività di promozione, valorizzazione e tutela del territorio della Sabina e, in generale nell’area
geografica che insiste tra le province di Roma e Rieti, territorio con moltissimi borghi medievali nei
quali sono presenti testimonianze storico e artistiche di grande pregio, nonché favorendo iniziative
al fine di prevenire situazioni di degrado, a beneficio di tutta la comunità ivi residente;
– attività di preservazione, tutela e valorizzazione dei parchi naturali regionali della zona, in
particolare quello di Nazzano Tevere-Farfa, quello dei Monti Lucretili e quello delle Gole del Farfa;
– iniziative per la diffusione della conoscenza dei luoghi e dei beni ambientali e storico-culturali
locali, anche mediante la pubblicazione di materiale divulgativo e di uno sportello informativo e di
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un sito internet dedicati al territorio della Sabina e alle testimonianze storico-artistiche ivi presenti,
nonché alle manifestazioni di carattere culturale e folcloristico che vi si svolgono;
– attività di studio e ricerca rivolte alla tutela dei beni storico-artistici ed ambientali del territorio,
anche al fine di favorire la preservazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali.
3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi
attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali
ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli
scopi di cui all’articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su
domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di
perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva
la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante
comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di
partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto
in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli
organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la
realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi
consensualmente assegnata .
6. Non è ammesso per associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come
oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere
retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto
le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:
 Decesso;
 Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta
fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
 Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data
per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
 Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in
violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere
approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine
dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di
esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto
dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata
all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente
deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOL IV

Art. 8 Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una
volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata
almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro
15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla
convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera
raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data
fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto
recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché
l’elenco delle materie da trattare.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli
associati in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri
associati.
4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
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a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
dell’Associazione;
b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale
Collegio dei Revisori dei Conti;
d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai
sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di;
f) Deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
g) Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti
gli associati.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è
presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei
voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le
modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole
di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento anticipato
dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente
dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni
redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di
tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al
loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella
graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in
carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il
presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli
incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso,
con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola
persona.
5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di
amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti
previsti dell’art. 6 del presente Statuto.
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Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque,
almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale
preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda
motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a
mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente,
ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono
svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata
da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei
suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e
dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la
promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi
dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più
ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio
preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi
alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita
dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione
all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
f) indire adunanze, convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni
autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento
dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta (ai sensi
dell’art. 3, comma 4, della legge 266/91);
k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o
a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione;
Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui
all’art. 6, comma 3.
l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli
è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
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2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in
particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie
operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente,
persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi
inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro
componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,
con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le
funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano
attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno,
in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in
tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetta:
a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue
manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle
dettate dal presente Statuto;
c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da
presentare all’Assemblea.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
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c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e
l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli
associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla
relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di
gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti
neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi
patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

TITOLO VI

Art. 20 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate
dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad
altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5
comma 4 legge 266/91.

TITOLO VII

Art. 21 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle
leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

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